
N. 1166
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori CIRAMI, NAPOLI Bruno, NAVA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º AGOSTO 1996
Misure a favore di chi si dissocia dalla mafia
ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che si propone, lungi dal
costituire pretenziosamente "la soluzione" dell'annoso e gravoso problema
delle consorterie delinquenziali (mafia, 'ndrangheta, camorra, eccetera),
vuole peró con forza evidenziare l'esigenza, da piú parti
manifestata, di introdurre un dibattito serio sulla "dissociazione mafiosa"
attraverso la via istituzionale piú genuina e trasparente che
é quella legislativa.
L'esperienza maturata negli anni scorsi ha rivelato che la lotta alle
criminalità organizzate non puó restare ancorata solo ai
dibattiti, piú o meno culturali, o esclusivamente alla via
"giudiziaria e repressiva", avendo questa e quelli per nulla o poco inciso
sulla entità e vastità del fenomeno, a volte "genetico", e che
sono, anzi, serviti in alcuni casi ad esaltare, oltre ogni previsione,
figure di "eroi negativi".
La sola repressione, per quanto dura o spietata che sia (l'esperienza del
prefetto Mori in Sicilia insegna), non costituisce, come da alcuni ancor
oggi radicalmente sostenuto, l'unica via per debellare in nuce il fenomeno
mafioso che non é solo, come é acquisito, fenomeno
delinquenziale.
Delle "culture mafiose" si sono nel tempo, con piú o meno
competenza ed avvedutezza, interessati ed impossessati, a diversi livelli,
intellettuali, cineasti, magistrati, poliziotti. Non si vede, allora,
perché non possa interessarsene il legislatore che, di certo e
piú degli altri, deve sentire il diritto-dovere di approntare una via
istituzionale all'avviamento solutivo delle varie problematiche con il
disciplinare, come in altre circostanze (terrorismo), "la dissociazione
dalla mafia", prevenendo e non inseguendo le emergenze come spesso é
dato riscontrare.
Non sfugge, al riguardo, la ostentata preoccupazione di quanti vorranno
paventare nella presente proposta un "abbassamento del livello di guardia"
nella lotta alla criminalità organizzata; preoccupazione che appare
ingiustificata per l'affrettato, a volte superficiale e preconcetto,
accostamento della figura del "dissociato" a quella del
"pentito-collaborante", con il conseguente timore del deprezzamento del
ruolo di quest'ultimo. Al collaborante di giustizia va riconosciuto
l'indubbio merito di avere consentito con le sue delazioni, ma solo
"giudiziariamente", grandi successi nella persecuzione degli illeciti di
natura mafiosa, ma niente di piú.
Epperó tale preoccupazione, seppure per altri aspetti non
infondata, di certo non potrà sottrarre pregiudizialmente e
acriticamente l'approccio legislativo alla problematica costituita dalla
odierna prospettazione. Nell'attuale sistema democratico non possono
coltivarsi paure o timori del genere, che sono, invece propri degli stati a
regime totalitario o poliziesco.
Al "pentito-collaborante", invero, vengono, intanto, assicurati vantaggi
(sconti di pena considerevoli, protezione, assistenza economica) di gran
lunga superiori a quelli riservati al "dissociato", per cui l'accostamento
delle due figure non potrà essere affatto oggetto di confusione
alcuna, proprio per la precisa definizione della indicata condotta
dissociativa, che mira sotto altri intuitivi profili, piú del
"pentitismo", al cuore del fenomeno delinquenziale.
La collaborazione, finalizzata a scopi esclusivamente giudiziari, non
implica quasi mai distacco dalla mentalità e dalla cultura mafiosa,
essendo anzi diretta, il piú delle volte, a lucrare vantaggi
processuali per il collaborante e per l'autorità giudiziaria
procedente.
La "dissociazione" come qui proposta é finalizzata, invece, a
scopi ben diversi da quelli assicurati con il "pentitismo".
Essa, prevedendo congiuntamente, quale condotta dissociativa,
l'ammissione degli illeciti commessi, i comportamenti oggettivamente
incompatibili con il permanere del vincolo associativo ed il ripudio della
finalità e dei metodi mafiosi, si diversifica e si affianca, senza
mistificazione alcuna, alla legislazione premiale sul "pentitismo", e si
ritiene possa contribuire peró, ancor di piú e meglio, alla
dissoluzione del fenomeno mafioso che é e resta, per dirla con
Giovanni Falcone, "un fenomeno umano e, come tutti i fenomeni umani é
destinato a finire"; ció comporta che sul piano fenomenico umano,
complessivamente inteso, va tentata, perció, la possibilità
offerta con la dissociazione come resta definita.
La abiura dalla "cultura" e dalle attività mafiose realizza quella
maturazione interiore, quasi sempre mancante nel "collaborante", che
costituisce di certo un segnale forte ed assai significativo per coloro che,
irretiti molto frequentemente da condizionamenti familiari od ambientali,
vogliono riscattarsi da un tale asservimento, senza necessariamente
spingersi alla delazione. É, insomma, diretta alla disgregazione dal
"di dentro" di quel tessuto e di quella "cultura" in cui molti, sopratutto
giovani, sono stati costretti, loro malgrado ed a volte inconsapevolmente,
ad esercitarsi e che oggi vogliono provare a ritrovare quella via al vero
pentimento che in massima parte rimane estraneo al "collaborante".
In tal senso é stato pensato l'articolato del capo II, ove sono
previsti appositi e differenziati metodi di recupero socio-riabilitativo per
il "dissociato".
Va, infine, sottolineato, e non é cosa da poco, che la
"dissociazione" viene riconosciuta soltanto per i delitti tipicizzati
dall'articolo 416- bis
del codice penale e non per i gravi delitti di sangue eventualmente
commessi avvalendosi delle condizioni previste dalla medesima norma.
Ad avvantagiarsene non sarebbero solo i singoli ma l'intera
collettività, perché una riduzione dei ranghi della
consorteria mafiosa si risolverebbe in un indiscusso indebolimento
dell'intera struttura criminale.
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DISEGNO DI LEGGE |
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CAPO I.
Art. 1.
(Condotte di dissociazione)
1. Agli effetti della presente legge si considera condotta di
dissociazione dalla mafia il comportamento di chi, imputato o condannato
ovvero autore ancora non identificato di reati di cui all'articolo 416-
bis del codice penale, ovvero indiziato o indiziabile ai sensi della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, definitivamente
abbandona l'associazione di tipo mafioso cui ha appartenuto, tenendo
congiuntamente le seguenti condotte: ammissione delle attività
effettivamente svolte, comportamenti oggettivamente ed univocamente
incompatibili con il permanere del vincolo associativo, ripudio delle
finalità e dei metodi di cui al citato articolo 416- bis
del codice penale.
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Art. 2.
(Diminuzioni di pena. Sospensione
1. Nei confronti di chi risulta essersi dissociato, entro la data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 1, la pena
per i delitti di cui all'articolo 416- bis
del codice penale é diminuita di un terzo.
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Art. 3.
(Diminuzioni di pena nel caso
1. Le pene inflitte per uno o piú reati di cui al comma 1
dell'articolo 2 con sentenza divenuta definitiva prima della data di entrata
in vigore della presente legge sono diminuite, secondo quanto previsto
dall'articolo 2, nei confronti di chi, prima o anche dopo la condanna,
purché entro la data di entrata in vigore della presente legge, si
é dissociato ai sensi dell'articolo 1.
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Art. 4.
(Dichiarazione di dissociazione successiva all'entrata in vigore della
legge)
1. Se il soggetto che si trova in una delle condizioni di cui al comma 1
dell'articolo 1 intende rendere dichiarazioni ai sensi e per gli effetti del
medesimo articolo, ovvero integrare quelle già rese, puó
chiedere di eser citare tale facoltà entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge al pubblico ministero presso il
giudice competente per la fase processuale in corso, ovvero al pubblico
ministero presso il giudice dell'esecuzione ovvero al procuratore nazionale
antimafia.
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Art. 5.
(Revoca)
1. Le diminuzioni di pena applicate in base agli articoli 2 e 3 sono
revocate se chi ne ha beneficiato commette nuovamente uno dei delitti di cui
al comma 1 dell'articolo 2 o comunque tiene comportamenti inequivocabilmente
incompatibili con la precedente dissociazione.
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Art. 6.
(Cumulo )
1. Quando contro la stessa persona sono state pronunciate piú
sentenze di condanna per reati di cui al comma 1 dell'articolo 2, a ciascuna
delle quali é stata applicata una delle diminuzioni di pena di cui
agli articoli 2 e 3 della presente legge, la pena complessiva da espiare non
puó eccedere gli anni venti di reclusione. La pena cosí
determinata deve essere considerata pena unica ai fini dell'eventuale
provvedimento di cui agli articoli 80 del codice penale e 663 del codice di
procedura penale.
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Art. 7.
(Applicabilità delle norme)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano solo ai delitti che
sono stati commessi entro il 30 giugno 1996 o la cui permanenza cessa entro
il termine di cui all'articolo 4, comma 1.
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Art. 8.
(Sospensione dell'esecuzione
1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non
superiore ad anni tre, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati di
cui all'articolo 1, ovvero che per la medesima causa debba ancora scontare
una pena della durata inferiore ad anni tre, e che si sia dissociata ai
sensi della presente legge, il tribunale di sorveglianza puó
sospendere l'esecuzione della pena per anni cinque qualora accerti che la
persona intenda sottoporsi ad un programma socio-riabilitativo previsto
dall'articolo 10.
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Art. 9.
(Estinzione del reato. Revoca
1. Se il condannato attua completamente il programma socio-riabilitativo
e nei cinque anni successivi al provvedimento di sospensione dell'esecuzione
non commette nessuno dei delitti di cui all'articolo 1 né altro
delitto non colposo punibile con la reclusione, la pena e ogni altro effetto
penale si estinguono.
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Art. 10.
(Definizione del programma
1. Il Ministero di grazia e giustizia, d'intesa con il Dipartimento per
gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, definisce il
programma socio-riabilitativo personalizzato che prevede iniziative volte ad
un pieno inserimento sociale del dissociato dalla mafia attraverso
l'orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica
utilità o di solidarietà sociale.
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Art. 11.
(Strutture riabilitative
1. Presso il Ministero di grazia e giustizia é istituito un albo
degli enti pubblici e privati che gestiscono strutture per la riabilitazione
ed il reinserimento sociale dei dissociati dalla mafia, che agiscono senza
fini di lucro e si pongono come obiettivi lo sviluppo socio-culturale della
personalità, la formazione professionale e l'orientamento al lavoro
dei predetti soggetti. L'iscrizione all'albo é condizione necessaria
per lo svolgimento delle attività indicate al presente articolo ed
é subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta; c) personale sufficiente ed esperto nelle problematiche relative agli aspetti di natura psicologica e sociologica connessi al coinvolgimento in associazioni di stampo mafioso e al successivo abbandono delle finalità e dei metodi che caratterizzano tali associazioni, nonché al reinserimento in un contesto sociale eventualmente a rischio.
2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono definiti eventuali
requisiti specifici richiesti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1.
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Art. 12.
(Contributi. Progetti per l'occupazione
1. Il Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro per gli
affari sociali, eroga contributi agli enti di cui all'articolo 11 allo scopo
di sostenere attività per il recupero e il reinserimento sociale dei
dissociati dalla mafia. I contributi sono erogati previa presentazione e
dimostrazione dell'effettiva realizzazione dei servizi e delle iniziative
attivate. A tal fine gli enti predetti sono tenuti a trasmettere i propri
bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, al Ministero di grazia e
giustizia.
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Art. 13.
(Concessione di strutture appartenenti
1. Agli enti di cui all'articolo 11 possono essere dati in uso, con
convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro delle
finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali,
edifici, strutture ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello
Stato, ovvero confiscati ai sensi dell'articolo 12- sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, al fine di
destinarli a centri di riabilitazione dei dissociati dalla mafia,
nonché per realizzare centri e case di lavoro per tali soggetti al
termine del programma di riabilitazione.
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Art. 14.
(Concessione delle strutture degli enti locali)
1. Le regioni, le province autonome, gli enti locali, nonché i
loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli
enti di cui all'articolo 11 beni immobili di loro proprietà con
vincolo di destinazione alle attività di recupero e reinserimento
anche lavorativo dei dissociati.
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Art. 15.
(Contributi finalizzati alle sedi
1. Per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati
a sedi delle strutture riabilitative di cui all'articolo 11 il comitato
esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), integrato per tali
circostanze da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia e da un
rappresentante del Dipartimento per gli affari so ciali della Presidenza del
Consiglio dei ministri, puó concedere agli enti di cui al medesimo
articolo 11 un contributo in conto capitale fino alla totale copertura della
spesa necessaria.
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